Sez. 5 - , Ordinanza n. 21705 del 29/07/2021 (Rv. 662048 - 01)
TRIBUTI (IN GENERALE) - ACCERTAMENTO TRIBUTARIO (NOZIONE) - AVVISO DI ACCERTAMENTO - IN GENERE | Termini per l’accertamento dell’IVA - Proroga di cui all’art. 2, comma 5-ter, del d.l. n. 138 del 2011 - Termine raddoppiato di cui all’art. 57, comma 3, del d.P.R. n. 633 del 1972 - Applicabilità - Fondamento.
TRIBUTI (IN GENERALE) - ACCERTAMENTO TRIBUTARIO (NOZIONE) - AVVISO DI ACCERTAMENTO - IN GENERE
In tema di accertamento dell'IVA, la proroga di un anno prevista dall'art. 2, comma 5-ter, ultimo periodo, del d.l. n. 138 del 2011, conv. con modif. dalla l. n. 148 del 2011, si applica a tutti i termini ordinari di accertamento pendenti alla data del 31 dicembre 2011, ivi compreso quello previsto dall'art. 57, comma 3, del d.P.R. n. 633 del 1972, applicabile "ratione temporis" - il quale, pur strutturato secondo il meccanismo del raddoppio dei termini stabiliti dai primi due commi dello stesso art. 57, costituisce termine ordinario per l'accertamento in presenza del riscontro di elementi obiettivi tali da rendere obbligatoria la denuncia penale - atteso che la menzionata proroga non investe la base di computo per il raddoppio, ma riguarda direttamente anche il termine ordinario raddoppiato.
Riferimenti normativi: Decreto Legge 13/08/2011 num. 138 art. 2 com. 5 CORTE COST., Legge 14/09/2011 num. 148 art. 1 CORTE COST. PENDENTE, DPR 26/10/1972 num. 633 art. 57 com. 3 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)