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Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 10345 del 26/04/2017 (Rv. 643961 - 01)

TRIBUTI (IN GENERALE) - ACCERTAMENTO TRIBUTARIO (NOZIONE) - AVVISO DI ACCERTAMENTO - IN GENERE | Termini per l'accertamento tributario - Raddoppio ex artt. 43 del d.P.R. n. 600 del 1973 e 57 del d.P.R. n. 633 del 1972 - Natura - Proroga dei termini ordinari - Esclusione.
Stato
decisa il 2017-04-26
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/643961-01

TRIBUTI (IN GENERALE) - ACCERTAMENTO TRIBUTARIO (NOZIONE) - AVVISO DI ACCERTAMENTO - IN GENERE

In tema di accertamento tributario, il cd. raddoppio dei termini previsto dagli artt. 43 del d.P.R. n. 600 del 1973, per l'IRPEF, e 57 del d.P.R. n. 633 del 1972, per l'IVA, non integra un'ipotesi di proroga dei termini ordinari, trattandosi di fattispecie distinte disciplinate direttamente ed autonomamente dalla legge in relazione a presupposti diversi, costituiti dal riscontro di elementi obiettivi tali da rendere obbligatoria la denuncia penale (per i primi) e dalla sussistenza di violazioni tributarie per le quali, invece, tale obbligo di denuncia non sussiste (per i secondi).

Riferimenti normativi: DPR 29/09/1973 num. 600 art. 43 com. 3 CORTE COST., DPR 26/10/1972 num. 633 art. 57 CORTE COST., Decreto Legisl. 10/03/2000 num. 74 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)