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Sez. 2, Ordinanza n. 36441 del 21/07/2015 Ud. (dep. 09/09/2015) Rv. 264832 - 01

TERMINI PROCESSUALI - RESTITUZIONE NEL TERMINE - SENTENZA CONTUMACIALE | Nomina del difensore di fiducia prima del giudizio di appello - Omessa o irrituale notifica dell'estratto contumaciale della sentenza di appello all'imputato - Ricorso per cassazione proposto dal difensore - Potere di impugnazione da parte dell'imputato - Consumazione - Esclusione - Ragioni - Fattispecie.
Stato
decisa il 2015-07-21
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/264832-01

TERMINI PROCESSUALI - RESTITUZIONE NEL TERMINE - SENTENZA CONTUMACIALE

In caso di omessa o irrituale notifica all'imputato dell'estratto contumaciale della sentenza emessa all'esito del giudizio di appello, il ricorso per cassazione proposto dal difensore di fiducia nominato prima del giudizio di secondo grado non consuma la potestà di impugnare dell'imputato, poichè tale vicenda non è indicativa della effettiva conoscenza del deposito della decisione da parte di quest'ultimo. (In applicazione del principio, la S.C., rilevato che in appello l'imputato era stato erroneamente giudicato "in absentia" ai sensi della l. n. 67 del 2014, non applicabile al caso di specie, ha disposto la trasmissione degli atti alla Corte d'Appello, per la notifica all'imputato dell'estratto contumaciale).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 175 com. 2 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 548 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 571 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)