Sez. 5 - , Sentenza n. 13803 del 17/02/2020 Ud. (dep. 06/05/2020) Rv. 279100 - 01
ATTI E PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE - DEPOSITO IN CANCELLERIA - AVVISO - NOTIFICAZIONE ALLE PARTI | Estratto contumaciale della sentenza di primo grado - Omessa notifica all’imputato - Conseguenze - Nullità a regime intermedio - Tempestiva eccezione - Appello del difensore - Sanatoria ex art. 183, comma 1, lett. b), cod. proc. pen. - Esclusione - Ragioni.
ATTI E PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE - DEPOSITO IN CANCELLERIA - AVVISO - NOTIFICAZIONE ALLE PARTI
L'omessa notifica all'imputato dell'estratto contumaciale della sentenza di primo grado comporta una nullità a regime intermedio, che, ove ritualmente eccepita, non è sanata dalla proposizione dell'appello da parte del difensore dell'imputato, atteso che, in tal caso, alla luce del "dictum" della sentenza della Corte costituzionale n. 317 del 2009, non decorrono nei confronti dell'imputato i termini per la proposizione dell'impugnazione con conseguente nullità, ex art. 178, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., del decreto di citazione in appello e della sentenza emessa all'esito del relativo giudizio.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 183 com. 1 lett. B, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 178 com. 1 lett. C CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 548 com. 2, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 180 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 182
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)