Sez. L, Ordinanza n. 21711 del 28/07/2025 (Rv. 676069-01)
IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI DI ENTI PUBBLICI IN GENERE - ENTI PUBBLICI (ALTRI) - O.N.C. | Agenzia regionale attività irrigue e forestali della Regione Puglia - Operai agricoli - C.c.n.l. per gli addetti ai lavori di sistemazione idraulico-forestale e idraulico-agraria - Applicabilità - Condizioni - Conseguenze - Diritto all'indennità di trasporto ex art. 15 del c.c.n.l. - Sussistenza - Presupposti.
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Il rapporto fra l'ARIF, ente strumentale della Regione Puglia, e gli operai agricoli transitati alle sue dipendenze ai sensi dell'art. 12, comma 2, lett. a), della l. r. Puglia n. 3 del 2010 è regolato - per il periodo anteriore all'introduzione del comma 2-quinquies del suddetto art. 12, disposta dall'art. 23 della l. r. Puglia n. 36 del 2017 e ove detti operai ne abbiano fatto richiesta - dal
c.c.n.l. per gli addetti ai lavori di sistemazione idraulico-forestale e idraulico-agraria, con applicazione del relativo trattamento giuridico-economico e assicurativo-previdenziale ai sensi dell'art. 1, comma 14, del d.l. n. 510 del 1996 (conv. con modif. dalla l. n. 608 del 1996) ivi compresa, qualora ne ricorrano le condizioni, l'indennità di trasporto riconosciuta dall'art. 15 del medesimo c.c.n.l. del 7 dicembre 2010.
Legge Reg. Puglia 25/03/2010 num. 3 art. 12 com. 2 lett. A, Legge Reg. Puglia 09/08/2017 num. 36 art. 23, Legge Reg. Puglia 25/03/2010 num. 3 art. 12 com. 2, Decreto Legge 01/10/1996 num. 510 art. 1 com. 14, Legge 28/11/1996 num. 608 CORTE COST., Contr. Coll. 07/12/2010 art. 15
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)