Sez. L, Sentenza n. 5912 del 16/03/2026 (Rv. 678636-01)
REGIONI - SINGOLE REGIONI DI DIRITTO COMUNE - PUGLIA - PERSONALE | Personale addetto agli impianti irrigui - Passaggio del personale all'ARIF (Agenzia Regionale per le Attività Irrigue e Forestali) - L.r. Puglia n. 3 del 2010 (applicabile ratione temporis) - Inquadramento - Presupposti - Conseguenze - Fattispecie.
REGIONI - SINGOLE REGIONI DI DIRITTO COMUNE - PUGLIA - PERSONALE
In tema di passaggio all'ARIF (Agenzia Regionale per le Attività Irrigue e Forestali) di personale addetto agli impianti irrigui, la l.r. Puglia n. 3 del 2010, nella versione ratione temporis applicabile, distingue tra la posizione degli operai già alle dipendenze della Regione, a tempo determinato o indeterminato, e quella degli operai inquadrati nei ruoli regionali, dalla quale discende che, dopo il suddetto passaggio, ai primi si applica il CCNL per gli addetti ai lavori di sistemazione idraulico-forestale e idraulico-agraria, mentre ai secondi, salvo che abbiano esercitato l'opzione, trovano applicazione lo statuto giuridico e la disciplina contrattuale propri dei dipendenti delle regioni e degli enti locali. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza di merito la quale, sovrapponendo la qualità di dipendente a tempo indeterminato a quella di dipendente di ruolo, aveva erroneamente riconosciuto al lavoratore assunto a tempo indeterminato dalla Regione Puglia, ma non inserito nei ruoli della stessa, il trattamento economico e giuridico di cui al CCNL operai agricoli e floro-vivaisti, già applicato ai dipendenti regionali a tempo indeterminato ma non più contemplato dalla legge regionale per il personale non di ruolo transitato all'ARIF, da inquadrare, nelle more della procedura selettiva, secondo la relativa tabella di equiparazione, nel CCNL per gli addetti ai lavori di sistemazione idraulico-forestale e idraulico-agraria).
Legge Reg. Puglia 25/02/2010 num. 3 art. 12, Cod. Civ. art. 2112 com. 3
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)