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Sez. U, Sentenza n. 3158 del 28/10/1959 (Rv. 880840 - 01)

LAVORO (RAPPORTO) - LICENZIAMENTO IN TRONCO - GIUSTA CAUSA - INSUSSISTENZA - CONVERSIONE IN LICENZIAMENTO ORDINARIO
Stato
decisa il 1959-10-28
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/880840-01

LAVORO (RAPPORTO) - LICENZIAMENTO IN TRONCO - GIUSTA CAUSA - INSUSSISTENZA - CONVERSIONE IN LICENZIAMENTO ORDINARIO

Nel rapporto di lavoro a tempo indeterminato, il recesso ad nutum, ove non sia espressamente escluso o limitato da particolari norme o clausole del contratto, costituisce una facoltà per il datore di lavoro che non è legata a particolari forme, né dev'essere giustificata da specifici motivi, bastando, per il suo carattere di atto recettivo, che, in maniera esplicita e non equivoca, la volontà di far cessare il rapporto sia manifestata e portata a cognizione del prestatore d'opera. Tale volontà di recesso, se pur non sussista la ragione determinante o questa non sia fondata, resta pur sempre efficace per la cessazione del contratto, voluta dal recedente, in quanto il difetto di giusta causa non invalida il recesso ma importa l'Obbligo del recedente di corrispondere le prescritte indennità di licenziamento e il risarcimento del danno, ove ne ricorrano gli estremi.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2118 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2119

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)