Sez. L, Sentenza n. 511 del 21/01/1981 (Rv. 410989 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE (RECESSO E RISOLUZIONE) DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO - VOLONTARIO (AD NUTUM) - IN GENERE - DISCIPLINA ANTERIORE ALLA LEGGE N 604 DEL 1966 - MANIFESTAZIONE DELLA VOLONTA DI RENDERE E PARTECIPAZIONE DI ESSA AL LAVORATORE - RIVELAZIONE PER FATTI CONCLUDENTI - AMMISSIBILITA.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE (RECESSO E RISOLUZIONE) DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO - VOLONTARIO (AD NUTUM) - IN GENERE - DISCIPLINA ANTERIORE ALLA LEGGE N 604 DEL 1966 - MANIFESTAZIONE DELLA VOLONTA DI RENDERE E PARTECIPAZIONE DI ESSA AL LAVORATORE - RIVELAZIONE PER FATTI CONCLUDENTI - AMMISSIBILITA.*
Nella disciplina anteriore alla legge 15 luglio 1966 n 604 (sui licenziamenti individuali), il datore di lavoro non era tenuto ad intimare per iscritto il licenziamento e, pertanto, la manifestazione della sua intenzione di recedere dal rapporto e la partecipazione di essa al lavoratore - indispensabile, attesa la natura ricettizia del licenziamento - poteva risultare anche da fatti concludenti. (V 645/78, mass n 389975; (V 1288/64, mass n 301844; (V 3158/59, mass n 880840; (V 961/57, mass n 880538).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2118 CORTE COST., Legge 15/07/1966 num. 604 art. 2
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)