Sez. L, Sentenza n. 5228 del 05/10/1981 (Rv. 415998 - 01)
STAMPA - GIORNALISTA - CONTRATTO DI LAVORO GIORNALISTICO (LAVORO SUBORDINATO) - PUBBLICISTA NON ISCRITTO ALL'ALBO - COMPLESSO EX ART. 2126 COD. CIV. - DIRITTO - SUSSISTENZA - DETERMINAZIONE - TRATTAMENTO RETRIBUTIVO EX C.C.N.L. 10 GENNAIO 1959 A FAVORE DEL GIORNALISTA PROFESSIONISTA - INAPPLICABILITÀ - CONSEGUENZE - PROPORZIONALITÀ EX ART. 36 COST. - NECESSITÀ.*
STAMPA - GIORNALISTA - CONTRATTO DI LAVORO GIORNALISTICO (LAVORO SUBORDINATO) - PUBBLICISTA NON ISCRITTO ALL'ALBO - COMPLESSO EX ART. 2126 COD. CIV. - DIRITTO - SUSSISTENZA - DETERMINAZIONE - TRATTAMENTO RETRIBUTIVO EX C.C.N.L. 10 GENNAIO 1959 A FAVORE DEL GIORNALISTA PROFESSIONISTA - INAPPLICABILITÀ - CONSEGUENZE - PROPORZIONALITÀ EX ART. 36 COST. - NECESSITÀ.*
Coloro che, senza essere iscritti nel relativo albo, abbiano svolto, nell'ambito di un rapporto di natura subordinata, attività di pubblicista hanno bensì diritto, a norma del primo comma dell'art. 2126 cod. civ., al compenso per l'attività prestata (che non è illecita ma solo illegittima), ma tale compenso non può essere commisurato al trattamento retributivo previsto dal contratto collettivo del 10 gennaio 1959 (reso efficace erga omnes con d.P.R. 16 gennaio 1961 n. 153) a favore del giornalista professionista, che, a differenza del pubblicista, svolge normalmente soltanto attività giornalistica, dovendo invece essere proporzionato, ai sensi dell'art. 36 della Costituzione, all'attività più modesta - per intensità, importanza e durata - da essi effettivamente svolta, con la conseguenza, in particolare, dell'esclusione dell'applicabilità, a favore di tali soggetti, del contratto collettivo citato nelle parti concernenti la corresponsione dell'indennità fissa al termine del rapporto, il compenso per lavoro notturno a carattere continuativo, il compenso di contabilità e le maggiorazioni di anzianità. (V. 1812/80, mass. N. 405415).*
Riferimenti normativi: Costituzione art. 36, Cod. Civ. art. 2126 CORTE COST., Contr. Coll. 10/01/1959, DPR 16/01/1961 num. 153 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)