Sez. L, Sentenza n. 1812 del 19/03/1980 (Rv. 405415 - 01)
STAMPA - GIORNALISTA - CONTRATTO DI LAVORO GIORNALISTICO (LAVORO SUBORDINATO) - DIRITTO AL RELATIVO TRATTAMENTO ECONOMICO - SPETTANZA - CONDIZIONI.*
STAMPA - GIORNALISTA - CONTRATTO DI LAVORO GIORNALISTICO (LAVORO SUBORDINATO) - DIRITTO AL RELATIVO TRATTAMENTO ECONOMICO - SPETTANZA - CONDIZIONI.*
Il lavoro intellettuale di natura giornalistica prestato nello ambito del rapporto di carattere subordinato, pur in violazione delle norme della legge 3 febbraio 1963 n 69, sull'Esercizio della professione di giornalista, se viene obiettivamente ad integrare le prestazioni del rapporto giornalistico, da diritto a favore del prestatore al relativo trattamento economico corrispondente alla natura delle mansioni secondo le previsioni del contratto collettivo, in conformita agli artt 2126 cod civ e 36 cost. (Conf 3646/78, mass n 393152; (Conf 3181/78, mass n 392641; (Conf 126/76, mass n 378765).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2126 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2231, Legge 03/02/1963 num. 69 art. 45 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)