Sez. 1, Sentenza n. 6019 del 23/11/1995 Cc. (dep. 12/01/1996) Rv. 203270 - 01
Giurisdizione penale - Giurisdizioni speciali - Tribunale militare | Ufficiale in congedo - Assoggettabilità alla legge penale militare - Esclusione - Fattispecie.
Giurisdizione penale - Giurisdizioni speciali - Tribunale militare
Ai fini della soggezione alla legge penale militare non può essere considerato "militare in servizio" l'ufficiale in congedo inserito, come tale, nella categoria degli ufficiali della riserva, soggetti ad obbligo di servizio soltanto in tempo di guerra (artt. 3, comma terzo, e 62 della Legge 10 aprile 1954 n. 113). (Nella specie trattavasi di ufficiale di marina posto in congedo e quindi richiamato in servizio per assumere le funzioni di direttore del museo storico navale di Venezia, istituito con R.D. 8 febbraio 1923 n. 1065 e riordinato con D.P.R. 14 ottobre 1958 n. 1143).
Riferimenti normativi: Cod. Pen. Mil. Pace art. 3 CORTE COST., Cod. Pen. Mil. Pace art. 5 CORTE COST., Legge 10/04/1954 num. 113 art. 3, Legge 10/04/1954 num. 113 art. 62, Regio Decr. 08/02/1923 num. 1065, DPR 14/10/1958 num. 1143
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)