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Sez. 1, Sentenza n. 51398 del 13/09/2016 Ud. (dep. 01/12/2016) Rv. 268840 - 01

REATI MILITARI - REATI CONTRO LA DISCIPLINA MILITARE - DISOBBEDIENZA | Inottemperanza all'ordine impartito da un superiore gerarchico - Sottoufficiale in aspettativa - Configurabilità del reato - Sussistenza - Sottoufficiale sospeso dal servizio - Configurabilità del reato - Sussistenza - Esclusione - Fattispecie.
Stato
decisa il 2016-09-13
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/268840-01

REATI MILITARI - REATI CONTRO LA DISCIPLINA MILITARE - DISOBBEDIENZA

Ai fini della configurazione del reato di disobbedienza militare punito ai sensi dell'art. 173 cod. pen. mil. pace si considera in servizio il sottoufficiale anche se collocato in aspettativa, ma non se sospeso dall'impiego. (In applicazione del principio la Corte ha ritenuto corretta la condanna dell'imputato per l'inottemperanza, nel periodo in cui era stato collocato in aspettativa per motivi di salute, all'ordine di sgombero del locale occupato durante il servizio dagli effetti personali; mentre ha annullato la condanna del medesimo sottoufficiale per le condotte di disobbedienza poste in essere nel periodo in cui era stato sospeso precauzionalmente dal servizio ai sensi dell'art. 916 D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. Mil. Pace art. 5 CORTE COST., Cod. Pen. Mil. Pace art. 173 CORTE COST., Decreto Legisl. 15/03/2010 num. 66 art. 884, Decreto Legisl. 15/03/2010 num. 66 art. 905, Decreto Legisl. 15/03/2010 num. 66 art. 913, Decreto Legisl. 15/03/2010 num. 66 art. 916

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)