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Sez. 1, Sentenza n. 17028 del 23/06/2008 (Rv. 604048 - 01)

PROCEDIMENTI CAUTELARI - IN GENERE | Dichiarazione di inammissibilità della domanda di merito - Contestuale revoca del provvedimento cautelare concesso "ante causam" - Ammissibilità - Fondamento.
Stato
decisa il 2008-06-23
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/604048-01

PROCEDIMENTI CAUTELARI - IN GENERE

Nel caso in cui il giudizio di merito, promosso a seguito dell'emissione di un provvedimento cautelare, si concluda con la dichiarazione di inammissibilità della domanda (nella specie, per difetto di procura "ad litem"), nulla osta a che il giudice, investito dell'intera cognizione, revochi contestualmente la misura cautelare concessa "ante causam", divenuta "ipso iure" inefficace: tale contestualità non arreca infatti alcuna lesione al diritto di difesa, integralmente dispiegatosi nel processo a cognizione piena, ed appare altresì giustificata da ragioni di economia processuale, avuto riguardo alla pendenza del giudizio di merito, che rende superfluo un nuovo ricorso al giudice, necessario invece nelle ipotesi contemplate dall'art. 669-novies cod. proc. civ.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 669 novies

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)