diritto.io

Sez. L, Sentenza n. 13292 del 27/11/1999 (Rv. 531598 - 01)

PROCEDIMENTI CAUTELARI - IN GENERE | Dichiarazione di inefficacia del provvedimento cautelare per inesistenza del diritto cautelato ex art. 669 novies cod.proc.civ. - Necessità della richiesta della parte interessata - Esclusione - Omissione della relativa pronuncia da parte del giudice di primo grado - Emissione della declaratoria nella sentenza di appello confermativa di quella di primo grado - Liceità.
Stato
decisa il 1999-11-27
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/531598-01

PROCEDIMENTI CAUTELARI - IN GENERE

In base all'art. 669 novies cod. proc. civ. la declaratoria di inesistenza del diritto cautelato comporta l'inefficacia automatica del provvedimento cautelare di modo che la pronunzia del giudice sul punto ha mera funzione dichiarativa. Ai fini della legittimità di tale pronunzia è indifferente che la parte interessata abbia avanzato una richiesta più o meno formale in tal senso (atteso che il giudice - anche quando sia diverso da quello che ha emanato il provvedimento - procede ex officio e l'eventuale richiesta di parte ha una funzione meramente sollecitatoria). Ne consegue che è corretto che la declaratoria di inefficacia venga emanata dal giudice di appello che conferma la sentenza di primo grado ove il giudice di questo grado abbia omesso la pronunzia. infatti, una interpretazione diversa, tale da richiedere, in questo caso, l'intervento del giudice che ha emesso il provvedimento cautelare darebbe luogo ad una violazione del generale principio di economicità processuale e contrasterebbe con l'informalità del procedimento di declaratoria dell'inefficacia scelto dal legislatore.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 669 novies

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)