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Sez. 3, Sentenza n. 11253 del 20/10/1995 Ud. (dep. 17/11/1995) Rv. 204202 - 01

Patrimonio archeologico, storico o artistico nazionale (cose d'antichità e d'arte) - In genere | Reati di cui alla legge n. 1062 del 1971 (norme penali sulla contraffazione o alterazione di opere d'arte) - Interesse protetto - Lealtà commerciale - Concorso con quello di cui alla cosiddetta fede pubblica - Possibilità - Sussistenza - Ragione.
Stato
decisa il 1995-10-20
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/204202-01

Patrimonio archeologico, storico o artistico nazionale (cose d'antichità e d'arte) - In genere

L'irrilevanza della possibilità di riconoscere il falso e dell'essere tratto in inganno, da rilevare dalle disposizioni della legge 20 novembre 1971, n. 1062 (recante norme penali sulla contraffazione o alterazione di opere d'arte), e la previsione di un dolo, specifico, connotato da un profitto patrimoniale illecito, attribuiscono alle fattispecie criminose della legge citata una speciale caratteristica rispetto ai delitti contro il commercio, sicché in alcuni precetti l'interesse protetto in via principale, cioè la lealtà commerciale, concorre con quello individuato nella cosiddetta fede pubblica, giacché la peculiarità di questi reati è quella di essere caratterizzati da condotte plurime ed eventualmente plurioffensive.

Riferimenti normativi: Legge 20/11/1971 num. 1062 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)