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Sez. 3, Sentenza n. 4084 del 25/02/2000 Ud. (dep. 31/03/2000) Rv. 216160 - 01

PATRIMONIO ARCHEOLOGICO, STORICO O ARTISTICO NAZIONALE (COSE D'ANTICHITÀ E D'ARTE) - IN GENERE | Reati di cui alla legge 1062 del 1971 (contraffazione o alterazione di opere d'arte) - Interesse protetto - Lealtà commerciale - Concorso con quello di tutela della fede pubblica - Sussistenza - Ragione.
Stato
decisa il 2000-02-25
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/216160-01

PATRIMONIO ARCHEOLOGICO, STORICO O ARTISTICO NAZIONALE (COSE D'ANTICHITÀ E D'ARTE) - IN GENERE

Il reato di cui all'art. 3 della legge 20 novembre 1971 n. 1062 è plurioffensivo, essendo oggetto di tutela penale non solo il mercato delle opere d'arte, ma anche il patrimonio artistico e la pubblica fede. Dal che consegue la irrilevanza della riconoscibilità del falso, da parte del medio collezionista, quando può essere tratta in inganno la generalità dei terzi.

Riferimenti normativi: Legge 20/11/1971 num. 1062 art. 3, Decreto Legisl. 29/10/1999 num. 490 art. 127 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)