Sez. 1, Sentenza n. 7140 del 29/03/2006 (Rv. 589511 - 01)
CONVENZIONE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO E DELLE LIBERTÀ FONDAMENTALI - PROCESSO EQUO - TERMINE RAGIONEVOLE - IN GENERE | Legge n. 89 del 2001 - Equa riparazione per superamento della durata ragionevole del processo - Spese di lite sostenute nel procedimento presupposto - Indennizzabilità a tale titolo - Esclusione - Fondamento.
CONVENZIONE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO E DELLE LIBERTÀ FONDAMENTALI - PROCESSO EQUO - TERMINE RAGIONEVOLE - IN GENERE
L'equa riparazione di cui alla legge 24 marzo 2001, n. 89, compete solo nella misura in cui essa valga ad indennizzare un pregiudizio che sia conseguenza immediata e diretta della violazione del diritto della parte alla ragionevole durata del processo, e in quanto sia riferibile al periodo eccedente il termine di durata ragionevole; sicché è da escludere che, mancando un nesso di tal fatta, siano indennizzabili a tale titolo le spese che la parte medesima abbia sopportato per far valere, nel giudizio presupposto, la tutela del proprio diritto, considerato che l'azione giudiziaria è un modo di esercizio del diritto, non un effetto della sua lesione; che le relative spese trovano la propria causa esclusivamente nella scelta - legittima ma non necessitata - di ricorrere a quel mezzo di tutela; che, infine, il loro rimborso, disciplinato dagli artt. 91 e 92 cod. proc. civ., può e deve essere richiesto nel giudizio in questione.
Riferimenti normativi: Legge 24/03/2001 num. 89 art. 2 CORTE COST. PENDENTE, Legge 24/03/2001 num. 89 art. 3 CORTE COST., Legge 24/03/2001 num. 89 art. 6 PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 91 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 92 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)