Sez. 1, Sentenza n. 19887 del 13/10/2005 (Rv. 583751 - 01)
CONVENZIONE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO E DELLE LIBERTÀ FONDAMENTALI - PROCESSO EQUO - TERMINE RAGIONEVOLE - IN GENERE | Equa riparazione per superamento della durata ragionevole del processo - Spese di lite sostenute nel procedimento penale presupposto - Indennizzabilità - Limiti.
CONVENZIONE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO E DELLE LIBERTÀ FONDAMENTALI - PROCESSO EQUO - TERMINE RAGIONEVOLE - IN GENERE
In tema di equa riparazione di cui alla legge 24 marzo 2001, n. 89, le spese legali sostenute dall'imputato (definitivamente assolto) in relazione ad inutili udienze ricadenti in periodi eccedenti il termine di durata ragionevole del giudizio penale presupposto, costituiscono un effetto dannoso riconducibile direttamente alla violazione del diritto alla ragionevole durata del processo, tenuto anche conto che il relativo esborso, trattandosi di procedimento penale, non può trovare rimedio mediante il recupero a carico della controparte, in base al principio della soccombenza.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 91 CORTE COST. PENDENTE, Legge 24/03/2001 num. 89 art. 2 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)