Sez. 2, Sentenza n. 3387 del 22/11/1971 (Rv. 354939 - 01)
PROVA CIVILE - POTERI E OBBLIGHI DEL GIUDICE - DISPONIBILITA DELLE PROVE - OBBLIGO DEL GIUDICE DI DECIDERE IUXTA ALLIGATA ET PROBATA - SIGNIFICATO - OBBLIGO DI AMMISSIONE DI PROVA IRRILEVANTE - INSUSSISTENZA.*
PROVA CIVILE - POTERI E OBBLIGHI DEL GIUDICE - DISPONIBILITA DELLE PROVE - OBBLIGO DEL GIUDICE DI DECIDERE IUXTA ALLIGATA ET PROBATA - SIGNIFICATO - OBBLIGO DI AMMISSIONE DI PROVA IRRILEVANTE - INSUSSISTENZA.*
L'Obbligo di porre a fondamento della propria decisione le prove proposte dalle parti importa che il giudice (a meno che non si tratti di norme di comune esperienza) non puo ricercare le fonti del proprio convincimento intorno ai fatti, dai quali le parti vogliono far discendere conseguenze a loro favorevoli, al di fuori del processo, non gia che egli debba ammettere anche un mezzo di prova, che ritiene irrilevante ai fini del decidere, solo perche esso e stato ritualmente proposto da una delle parti. (Conf 1200'70, mass n 123212).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 115 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)