Sez. 5, Sentenza n. 29382 del 23/07/2025 Cc. (dep. 08/08/2025) Rv. 288555-01
PROVE - MEZZI DI RICERCA DELLA PROVA - INTERCETTAZIONI DI CONVERSAZIONI O COMUNICAZIONI - IN GENERE | Intercettazioni con captatore informatico - Decreto di autorizzazione - Specifica motivazione per effettuate le captazioni nei luoghi di cui all'art. 614 cod. pen. - Reati di cui all’art. 51, comma 3-bis e 3-quater, cod. proc. pen. iscritti dopo il 31 agosto 2020 - Necessità - Esclusione - Reati in materia di criminalità organizzata iscritti entro il 31 agosto 2020 - Necessità - Esclusione - Ragioni.
PROVE - MEZZI DI RICERCA DELLA PROVA - INTERCETTAZIONI DI CONVERSAZIONI O COMUNICAZIONI - IN GENERE
In tema di intercettazioni mediante utilizzo di captatore informatico su dispositivo elettronico portatile, nei procedimenti per i delitti di cui all'art. 51, comma 3-bis e 3-quater, cod. proc. pen., iscritti dopo il 31 agosto 2020 - diversamente da quanto richiesto per i delitti contro la P.A. nei limiti di cui all'art. 266, comma 2-bis, cod. proc. pen.- non occorre indicare nel decreto di autorizzazione le specifiche ragioni che ne giustificano l'utilizzo anche nei luoghi indicati dall'art. 614 cod. pen., analogamente a quanto previsto per i procedimenti in materia di criminalità
organizzata iscritti entro il 31 agosto 2020, soggetti alla disciplina previgente che, secondo l'interpretazione fornita da Sez. U. Scurato, non prevede uno specifico onere motivazionale.
Cod. Pen. art. 614 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 51 com. 3, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 51 com. 3, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 266 com. 2 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 267 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 187 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 191 CORTE COST., Decreto Legisl. 29/12/2017 num. 216 art. 4, Legge 09/10/2023 num. 137
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)