Sez. 1, Sentenza n. 7582 del 23/12/1983 (Rv. 432181 - 01)
SOCIETÀ - DI PERSONE FISICHE - SOCIETÀ IN NOME COLLETTIVO - RAPPORTI CON I TERZI - RESPONSABILITÀ DEI SOCI - ESCUSSIONE PREVENTIVA DEL PATRIMONIO SOCIALE - SOCIETÀ SEMPLICE - BENEFICIUM EXCUSSIONIS - OPERATIVITÀ ESCLUSIVA IN SEDE ESECUTIVA - MODALITÀ - AZIONE DEL CREDITORE IN SEDE DI COGNIZIONE PER MUNIRSI DI UNO SPECIFICO TITOLO ESECUTIVO NEI CONFRONTI DEL SOCIO - AMMISSIBILITÀ.*
SOCIETÀ - DI PERSONE FISICHE - SOCIETÀ IN NOME COLLETTIVO - RAPPORTI CON I TERZI - RESPONSABILITÀ DEI SOCI - ESCUSSIONE PREVENTIVA DEL PATRIMONIO SOCIALE - SOCIETÀ SEMPLICE - BENEFICIUM EXCUSSIONIS - OPERATIVITÀ ESCLUSIVA IN SEDE ESECUTIVA - MODALITÀ - AZIONE DEL CREDITORE IN SEDE DI COGNIZIONE PER MUNIRSI DI UNO SPECIFICO TITOLO ESECUTIVO NEI CONFRONTI DEL SOCIO - AMMISSIBILITÀ.*
Il beneficium excussionis concesso ai soci illimitatamente responsabili di una società di persone, in base al quale il creditore sociale non può pretendere il pagamento da un singolo socio se non dopo l'escussione del patrimonio sociale (ovvero, nel caso di società semplice o di società irregolare, dopo l'escussione dei beni sociali che il socio richiesto del pagamento gli abbia indicato come agevolmente idonei a soddisfarlo), opera esclusivamente in Sede esecutiva, nel senso che il creditore sociale non può procedere coattivamente a carico del socio se non dopo avere agito infruttuosamente sui beni della società, ma non impedisce al predetto creditore di agire in Sede di cognizione per munirsi di uno specifico titolo esecutivo nei confronti del socio, sia per potere iscrivere ipoteca giudiziale sui beni immobili di quest'ultimo, sia per poter prontamente agire in via esecutiva contro il medesimo, una volta che il patrimonio sociale venga a risultare incapiente. (V 2175/54).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2268, Cod. Civ. art. 2304
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)