Sez. 1, Sentenza n. 10734 del 15/12/1994 (Rv. 489218 - 01)
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - PER I CREDITORI - CREDITI DI LAVORO | Vantati nei confronti di una società di persone - Ammissione in via privilegiata nel fallimento in proprio del socio illimitatamente responsabile - Legittimità.
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - PER I CREDITORI - CREDITI DI LAVORO
Il credito assistito da privilegio generale (nella specie della amministrazione finanziaria per I.V.A.) e vantato nei confronti di una società di persone conserva la prelazione anche qualora venga fatto valere nel fallimento in proprio del socio illimitatamente responsabile, non sussistendo diversità di causa tra le pretese azionabili nei confronti della società debitrice e dei soci della stessa illimitatamente responsabili, né sul piano oggettivo - trattandosi del medesimo credito -, né sul piano soggettivo - in quanto l'obbligazione della società di persone rappresenta anche l'obbligazione diretta del socio della stessa illimitatamente e personalmente responsabile.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2268, Cod. Civ. art. 2304, Cod. Civ. art. 2740, Cod. Civ. art. 2741, Cod. Civ. art. 2745, Cod. Civ. art. 2746, Cod. Civ. art. 2751 bis CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)