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Sez. 4, Sentenza n. 40154 del 29/04/2004 Ud. (dep. 13/10/2004) Rv. 229563 - 01

REATO - ESTINZIONE (CAUSE DI) - OBLAZIONE | Ex art. 162 bis cod. pen. - Rigetto per la gravità del reato - Motivazione- Specificità - Necessità.
Stato
decisa il 2004-04-29
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/229563-01

REATO - ESTINZIONE (CAUSE DI) - OBLAZIONE

In tema di oblazione nelle contravvenzioni punite con pene alternative, il rigetto della richiesta di ammissione al beneficio, quando fondato sulla gravità del fatto, deve essere motivato dal giudice non soltanto in relazione al principio astrattamente posto dalla norma, bensì con concreto riferimento al reato commesso. (Nella fattispecie la Corte ha annullato la sentenza del giudice di pace che si era limitato a motivare il rigetto dell'istanza di oblazione con la formula generica "poichè trattasi di reato di particolare allarme sociale").

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 162 bis CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)