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Sez. 1, Sentenza n. 1585 del 09/10/2014 Ud. (dep. 14/01/2015) Rv. 261976 - 01

REATO - ESTINZIONE (CAUSE DI) - OBLAZIONE | Oblazione facoltativa nelle contravvenzioni punite con pene alternative - Rigetto - Motivazione sulla permanenza delle conseguenze dannose o pericolose del reato - Necessità - Obbligo del giudice di compiere attività istruttoria - Esclusione - Ragioni.
Stato
decisa il 2014-10-09
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/261976-01

REATO - ESTINZIONE (CAUSE DI) - OBLAZIONE

In tema di oblazione facoltativa nelle contravvenzioni punite con pene alternative, il giudice, se è tenuto a giustificare la decisione di respingere la domanda non solo in caso di apprezzata gravità del reato, ma anche quando ritenga la permanenza delle conseguenze dannose o pericolose del reato medesimo, non ha però il dovere di compiere attività istruttoria d'ufficio, al fine di accertare l'avvenuta eliminazione di queste ultime, poiché tale potere non è previsto dalla legge ed è in contrasto con la funzione dell'istituto volta ad ottenere una rapida definizione del procedimento.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 162 bis CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)