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Sez. 1, Sentenza n. 1707 del 06/06/1968 (Rv. 333555 - 01)

FALLIMENTO - AZIONE REVOCATORIA FALLIMENTARE - PAGAMENTI - MEZZI ANORMALI DI PAGAMENTO - NOZIONE.*
Stato
decisa il 1968-06-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/333555-01

FALLIMENTO - AZIONE REVOCATORIA FALLIMENTARE - PAGAMENTI - MEZZI ANORMALI DI PAGAMENTO - NOZIONE.*

Ai sensi dell, art. 67 della legge fallimentare, costituiscono mezzi anormali di pagamento tutti quei mezzi diversi dal danaro e dai titoli di credito che la legge o la pratica commerciale considerano equivalenti del danaro -quali gli assegni circolari e bancari, le cambiali, i vaglia cambiari e simili-.Piu precisamente sono mezzi anormali le cessioni di merci, la datio in solutum e tutti quegli altri in cui il danaro entra in funzione, non quale strumento di immediata e diretta soluzione, ma in via mediata ed indiretta, quale effetto di altre forme negoziali. Conforme alla sentenza n.1835-66, massima n.323583.*

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 67 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 67 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)