Sez. 1, Sentenza n. 2945 del 09/10/1972 (Rv. 360694 - 01)
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - SUGLI ATTI PREGIUDIZIEVOLI AI CREDITORI - AZIONE REVOCATORIA FALLIMENTARE - ATTI A TITOLO ONEROSO, PAGAMENTI E GARANZIE - IN GENERE - ATTI ESTINTIVI DI DEBITI PECUNIARI SCADUTI ED ESIGIBILI - MEZZI ANORMALI DI PAGAMENTO - NOZIONE.*
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - SUGLI ATTI PREGIUDIZIEVOLI AI CREDITORI - AZIONE REVOCATORIA FALLIMENTARE - ATTI A TITOLO ONEROSO, PAGAMENTI E GARANZIE - IN GENERE - ATTI ESTINTIVI DI DEBITI PECUNIARI SCADUTI ED ESIGIBILI - MEZZI ANORMALI DI PAGAMENTO - NOZIONE.*
Agli effetti dell'art 67, comma primo n 2, della legge sul fallimento, che include tra gli Atti estintivi di debiti pecuniari scaduti ed esigibili non effettuati con denaro o con altri mezzi normali di pagamento, si debbono intendere mezzi anormali di pagamento quelli diversi dal danaro o da quei titoli di credito considerati equivalenti al danaro, tanto dalla legge che dalla pratica commerciale (come gli assegni circolari e bancari, le cambiali ed i vaglia cambiari), ed in genere tutti quei mezzi in cui il danaro entra in funzione non quale strumento di immediata e diretta soluzione, ma in via indiretta e mediata, come effetto finale di altre forme negoziali (cessione di merci, datio insolutum eccetera). (V 1707'68, mass n 333555; 609'67, mass n 326603).*
Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 67 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 67 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)