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Sez. L, Sentenza n. 8296 del 21/04/2005 (Rv. 580601 - 01)

FONTI DEL DIRITTO - EFFICACIA E LIMITI DELLA LEGGE NELLO SPAZIO (DIRITTO INTERNAZIONALE PRIVATO) - LEGGE REGOLATRICE - OBBLIGAZIONI | Contratto di lavoro - Regime anteriore alla legge n. 218 del 1995 - Limite dell'ordine pubblico internazionale - Operatività - Condizioni.
Stato
decisa il 2005-04-21
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/580601-01

FONTI DEL DIRITTO - EFFICACIA E LIMITI DELLA LEGGE NELLO SPAZIO (DIRITTO INTERNAZIONALE PRIVATO) - LEGGE REGOLATRICE - OBBLIGAZIONI

Qualora le parti, ai fini della individuazione della legge regolatrice del rapporto di lavoro, abbiano stabilito - ai sensi dell'art. 25 delle preleggi, nel testo vigente prima dell'entrata in vigore della nuova disciplina del diritto internazionale privato - che lo stesso debba essere disciplinato dalla legge straniera, opera pienamente il limite dell'ordine pubblico all'applicazione di tale legge fissato dall'art. 31 delle preleggi; tuttavia, tale limite assume rilevanza solo ove sia stata dedotta la lesione, derivante dall'applicazione della legge straniera, di specifici diritti riconosciuti da disposizioni della legge italiana.

Riferimenti normativi: Preleggi art. 25, Preleggi art. 31

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)