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Sez. L, Sentenza n. 9435 del 09/09/1993 (Rv. 483701 - 01)

Lavoro - Lavoro subordinato - Costituzione del rapporto - In genere | All'estero tra soggetti italiani - Applicabilità della legge straniera - Presupposto - Volontà di derogare alla legge italiana - Forma - Principio d'ordine pubblico internazionale - Operatività - Portata.
Stato
decisa il 1993-09-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/483701-01

Lavoro - Lavoro subordinato - Costituzione del rapporto - In genere

Il rapporto di lavoro subordinato costituito all'estero tra soggetti italiani è regolato dalla legge straniera, ai sensi dell'art. 25 delle preleggi, se le parti contraenti abbiano manifestato la loro comune volontà di derogare alla legge italiana: tale volontà non richiede una manifestazione in forma scritta, in relazione al disposto dell'art. 1341 secondo comma cod. civ., e può essere desunta anche dal comportamento negoziale delle parti contraenti. In base al principio di ordine pubblico internazionale di cui all'art. 31 delle preleggi, la legge straniera scelta dalle parti non è applicabile al rapporto se contiene una disciplina diversa e meno favorevole al lavoratore della legge italiana; tale limite assume peraltro rilevanza solo ove sia stata dedotta la lesione, derivante dall'applicazione della legge straniera, di specifici diritti riconosciuti da disposizioni della legge italiana.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1341 CORTE COST., Preleggi art. 25, Preleggi art. 31

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)