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Sez. U, Sentenza n. 12348 del 28/05/2007 (Rv. 596972 - 01)

RISARCIMENTO DEL DANNO - CONCORSO DEL FATTO COLPOSO DEL CREDITORE O DEL DANNEGGIATO | Disciplina prevista dall'art. 1227, comma secondo, cod. civ. - Accertamento dei presupposti di applicabilità della stessa - Attribuzione al giudice di merito - Incensurabilità in sede di legittimità - Limiti - Fattispecie.
Stato
decisa il 2007-05-28
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/596972-01

RISARCIMENTO DEL DANNO - CONCORSO DEL FATTO COLPOSO DEL CREDITORE O DEL DANNEGGIATO

In tema di risarcimento dei danni, l'accertamento dei presupposti per l'applicabilità della disciplina prevista dall'art. 1227, comma secondo, cod. civ., che esclude il risarcimento con riguardo ai danni che il creditore avrebbe potuto evitare usando l'ordinaria diligenza, integra un'indagine di fatto, riservata al giudice di merito, che rimane sottratta al sindacato di legittimità se assistita da congrua motivazione. (Nella specie, le Sezioni unite, sul presupposto della sussistenza della giurisdizione ordinaria in relazione all'azione risarcitoria esperita da un soggetto invalido per il mancato riconoscimento del titolo di riserva spettantegli in funzione della formazione della graduatoria concorsuale, hanno confermato l'impugnata sentenza che aveva accertato, con motivazione logica ed adeguata e sulla base delle risultanze istruttorie, la colposa omissione di valutazione di tale condizione in favore dell'originaria attrice con conseguente responsabilità extracontrattuale del ricorrente Ministero, procedendo alla quantificazione dei danni attraverso un corretto e congruo percorso argomentativo).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1227 com. 2, Decreto Legisl. 30/03/2001 num. 165 art. 63 CORTE COST., Legge 02/04/1968 num. 482 CORTE COST., Legge 12/03/1999 num. 68 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)