Sez. 3, Sentenza n. 20283 del 14/10/2004 (Rv. 577700 - 01)
RISARCIMENTO DEL DANNO - CONCORSO DEL FATTO COLPOSO DEL CREDITORE O DEL DANNEGGIATO | Disciplina ex art. 1227, secondo comma, cod.civ. - Accertamento dei presupposti di applicabilità della stessa - Spettanza al giudice di merito - Incensurabilità in cassazione - Limiti - Fattispecie.
RISARCIMENTO DEL DANNO - CONCORSO DEL FATTO COLPOSO DEL CREDITORE O DEL DANNEGGIATO
In tema di risarcimento del danno, l'accertamento dei presupposti per l'applicabilità della disciplina prevista dall'art. 1227, secondo comma, cod. civ., che esclude il risarcimento con riguardo ai danni che il creditore avrebbe potuto evitare usando l'ordinaria diligenza, integra indagine di fatto, come tale riservata al giudice di merito, e sottratta al sindacato di legittimità se assistita da motivazione congrua. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva puntualmente individuato e valutato il comportamento della danneggiata che aveva contribuito ad aumentare il danno subito per il danneggiamento, a seguito di un crollo nella palazzina attigua, di un negozio di vestiti di sua proprietà - comportamento consistente nell'aver lasciato per lungo tempo nel magazzino attiguo al negozio danneggiato i vestiti che vi erano depositati senza attivarsi per procurarne altrimenti la vendita).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1227 com. 2
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)