Sez. L, Sentenza n. 3599 del 16/02/2010 (Rv. 611995 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - SOGGETTI OBBLIGATI - IN GENERE | Lavoratori dello spettacolo - Obbligo contributivo - Disciplina di cui all'art. 43 della legge n. 289 del 2002 - Applicabilità ai figurinisti o costumisti - Fondamento - Conseguenze - Assoggettabilità a contribuzione anche del corrispettivo pattuito a titolo di cessione del diritto di utilizzazione dei bozzetti - Limiti - Superamento - Condizioni - Onere probatorio a carico dell'istituto previdenziale - Oggetto.
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - SOGGETTI OBBLIGATI - IN GENERE
In tema di contributi previdenziali dovuti dai lavoratori dello spettacolo, l'art. 43, terzo comma, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, il quale esclude dalla base contributiva i compensi corrisposti ai lavoratori appartenenti alle categorie di cui all'art. 3, primo comma, nn. da 1 a 14, del d.l.C.p.S. n. 708 del 1947 e succ. mod. a titolo di cessione dello sfruttamento dei diritti d'autore, trova applicazione anche ai costumisti ed ai figurinisti, indicati al n. 13 di quest'ultima disposizione, non essendo la predetta esclusione condizionata alla configurabilità del diritto d'autore, con la conseguenza che tali compensi, ove pattuiti, vanno detratti da quelli assoggettabili a contribuzione, nei limiti della quota massima prevista dall'art. 43 cit., e che incombe all'ENPALS, qualora intenda sottoporre a contribuzione anche la parte del compenso riguardante la cessione dei diritti di utilizzazione, l'onere di provare che la relativa pattuizione non è genuina, in quanto la funzione del costumista, nella specie, si riduceva all'assistenza e consulenza strettamente connesse alla realizzazione dello spettacolo.
Riferimenti normativi: Decr. Leg. Capo Provv. Stato 16/07/1947 num. 708 art. 3, Legge 27/12/2002 num. 289 art. 43
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)