Sez. L, Sentenza n. 9630 del 20/05/2004 (Rv. 572974 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - OBBLIGO E DIRITTO ALLE ASSICURAZIONI - IN GENERE | Lavoratori dello spettacolo - Obbligo contributivo - Nuova disciplina contenuta nella legge n. 289 del 2002 - Assoggettabilità all' obbligo contributivo anche del corrispettivo dovuto a titolo di sfruttamento del diritto all'immagine - Misura.
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - OBBLIGO E DIRITTO ALLE ASSICURAZIONI - IN GENERE
In riferimento alle obbligazioni contributive dovute all'Enpals in favore dei lavoratori del settore dello spettacolo, in base al disposto dell'art. 43 della legge 27 dicembre 2002, n.289, applicabile anche alle controversie pendenti alla data di entrata in vigore della legge, qualora in favore del lavoratore si sia convenuto il versamento di somme al solo titolo di sfruttamento del diritto all'immagine in misura superiore al 40% del compenso pattuito per la prestazione, la contribuzione è dovuta anche sulla somma pattuita quale corrispettivo dello sfruttamento del diritto di immagine eccedente il 40% del totale.
Riferimenti normativi: Legge 27/12/2002 num. 289 art. 43
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)