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Sez. 3, Sentenza n. 9807 del 05/10/1983 Ud. (dep. 18/11/1983) Rv. 161285 - 01

NULLITÀ NEL PROCESSO PENALE - CONCERNENTI IL GIUDICE - RIFERIMENTO ESCLUSIVO ALLA CAPACITÀ DI ESERCIZIO DELLA FUNZIONE GIURISDIZIONALE - FATTISPECIE: PROVVEDIMENTO DI INCARICO DI REGGENZA DI PRETURA, CONFERITO A VICE-PRETORE ONORARIO.*
Stato
decisa il 1983-10-05
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/161285-01

NULLITÀ NEL PROCESSO PENALE - CONCERNENTI IL GIUDICE - RIFERIMENTO ESCLUSIVO ALLA CAPACITÀ DI ESERCIZIO DELLA FUNZIONE GIURISDIZIONALE - FATTISPECIE: PROVVEDIMENTO DI INCARICO DI REGGENZA DI PRETURA, CONFERITO A VICE-PRETORE ONORARIO.*

La nullità prevista dall'art. 185 n. 1 cod. proc. pen. si riferisce soltanto alla capacità di Esercizio della funzione giurisdizionale e non comprende né la violazione di norme interne relative al funzionamento degli uffici, né la Mancanza di condizioni specifiche per l'Esercizio della funzione giudicante in un determinato processo (come l'Obbligo di astensione), poiché tali violazioni o Mancanza non tolgono al giudice la sua capacità di organo giudicante. (nella specie è stata esclusa la nullità, poiché trattavasi della asserita illegittimità del provvedimento di incarico di reggenza di una pretura, conferito ad un Vice-pretore onorario). (V mass n 146352; (V mass n 144891; (V mass n 143414; (V mass n 138065; (V mass n 136751).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 185 com. 1 n. 1 CORTE COST., Regio Decr. 30/01/1941 num. 12 art. 32 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)