Sez. 3, Sentenza n. 3465 del 22/02/1985 Ud. (dep. 13/04/1985) Rv. 168686 - 01
NULLITÀ NEL PROCESSO PENALE - CONCERNENTI IL GIUDICE - MANCANZA DI CONDIZIONI SPECIFICHE DI ESERCIZIO DELLA FUNZIONE GIUDICANTE - NULLITÀ - ESCLUSIONE.*
NULLITÀ NEL PROCESSO PENALE - CONCERNENTI IL GIUDICE - MANCANZA DI CONDIZIONI SPECIFICHE DI ESERCIZIO DELLA FUNZIONE GIUDICANTE - NULLITÀ - ESCLUSIONE.*
Causa di nullità assoluta ed insanabile del procedimento penale è il difetto di capacità generica all'Esercizio della funzione giurisdizionale ma non la Mancanza delle condizioni specifiche di Esercizio della funzione giudicante, Mancanza che non toglie al giudice la sua capacità di organo giudiziario. (fattispecie in tema di reggenza di una pretura da parte del vicepretore onorario, avvocato esercitante nel mandamento della stessa). (V mass n 161285).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 185 com. 1 n. 1 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)