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Sez. 5, Sentenza n. 13806 del 07/11/2001 (Rv. 550078 - 01)

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SULLE SUCCESSIONI E DONAZIONI - IMPOSTA SULLE SUCCESSIONI - BASE IMPONIBILE - PASSIVITÀ DEDUCIBILI - IN GENERE | Obbligazione fideiussoria prestata dal defunto - Deducibilità "ex" art. 12 d.P.R. n. 637 del 1972 - Esclusione, anche in caso di ammissione del debitore principale a concordato preventivo - Fondamento.
Stato
decisa il 2001-11-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/550078-01

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SULLE SUCCESSIONI E DONAZIONI - IMPOSTA SULLE SUCCESSIONI - BASE IMPONIBILE - PASSIVITÀ DEDUCIBILI - IN GENERE

In tema d'imposta di successione, l'art. 12, primo comma, del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 637 (ora trasfuso nell'art. 20 del D.Lgs. 31 ottobre 1990, n. 346), nel richiedere, affinché una passività sia deducibile, che il debito sia "esistente" alla data di apertura della successione, postula che esso abbia, nel momento indicato, i caratteri dell'attualità e della determinatezza nell'ammontare, solo in tal caso essendo configurabile un effettivo depauperamento dell'attivo ereditario; non è pertanto deducibile, alla stregua di tale disposizione normativa, l'obbligazione fideiussoria contratta dal defunto, atteso che, nei rapporti interni col debitore principale, è su costui che finisce col gravare il peso economico del debito, come dimostrano gli istituti del regresso, della surrogazione e del rilievo, previsti, i primi due, in favore del fideiussore che ha pagato, e, il terzo, prima dell'adempimento dell'obbligazione di garanzia. Nè è configurabile una deducibilità, sia pure "pro parte", nel caso di omologazione del concordato preventivo del debitore principale, giacché anche in tal caso non è individuabile con certezza l'entità dell'eventuale depauperamento a carico del successore "mortis causa" del garante, e considerato, d'altra parte, che per i debiti "sub condicione" la possibilità di far valere il diritto alla deduzione è comunque assicurata secondo la disciplina dettata dall'art. 47 dello stesso d.P.R. (ora art. 42 del D.Lgs. n. 346 del 1990).

Riferimenti normativi: DPR 26/10/1972 num. 637 art. 12 CORTE COST., DPR 26/10/1972 num. 637 art. 47, Decreto Legisl. 31/10/1990 num. 346 art. 20, Decreto Legisl. 31/10/1990 num. 346 art. 42, Cod. Civ. art. 1936 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1949, Cod. Civ. art. 1950, Cod. Civ. art. 1953, Legge Falliment. art. 160 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 160 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)