Sez. 5, Sentenza n. 5047 del 02/04/2003 (Rv. 561711 - 01)
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SULLE SUCCESSIONI E DONAZIONI - IMPOSTA SULLE SUCCESSIONI - BASE IMPONIBILE - PASSIVITÀ DEDUCIBILI - IN GENERE | Obbligazione fideiussoria prestata dal defunto - Deducibilità "ex" art. 12 d.P.R. n. 637 del 1972 - Esclusione, anche in caso di ammissione del debitore principale a concordato preventivo - Fondamento - Fattispecie relativa a debitore principale fallito.
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SULLE SUCCESSIONI E DONAZIONI - IMPOSTA SULLE SUCCESSIONI - BASE IMPONIBILE - PASSIVITÀ DEDUCIBILI - IN GENERE
In tema d'imposta di successione, l'art. 12, primo comma, del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 637 (ora trasfuso nell'art. 20 del D.Lgs. 31 ottobre 1990, n. 346), nel richiedere, affinché una passività sia deducibile, che il debito sia esistente" alla data di apertura della successione, postula che esso abbia, nel momento indicato, i caratteri dell'attualità e della determinatezza nell'ammontare, solo in tal caso essendo configurabile un effettivo depauperamento dell'attivo ereditario; non è pertanto deducibile, alla stregua di tale disposizione normativa, l'obbligazione fideiussoria contratta dal defunto, atteso che, nei rapporti interni col debitore principale, è su costui che finisce col gravare il peso economico del debito, come dimostrano gli istituti del regresso, della surrogazione e del rilievo, previsti, i primi due, in favore del fideiussore che ha pagato, e, il terzo, prima dell'adempimento dell'obbligazione di garanzia (In applicazione di tale principio, la Corte ha affermato che in caso di fallimento del debitore principale, il credito del fideiussore, dedotto dagli eredi in sede successoria, difetta dei requisiti della certezza e liquidità, ove non sia stata richiesta l'ammissione al passivo fallimentare e verificato, con la chiusura della procedura concorsuale, se il credito, verso debitore principale, sia rimasto, in tutto o in parte, insoddisfatto).
Riferimenti normativi: DPR 26/10/1972 num. 637 art. 12 CORTE COST., DPR 26/10/1972 num. 637 art. 47, Decreto Legisl. 31/10/1990 num. 346 art. 20, Decreto Legisl. 31/10/1990 num. 346 art. 42, Cod. Civ. art. 1936 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1949, Cod. Civ. art. 1950, Cod. Civ. art. 1953
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)