Sez. 1, Sentenza n. 1357 del 18/02/1999 (Rv. 523328 - 01)
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - CONCORDATO PREVENTIVO - AMMISSIONE - EFFETTI - AMMINISTRAZIONE DEI BENI | Impresa edilizia - Atti richiedenti l'autorizzazione del giudice delegato - Vendita di beni immobili - Inclusione - Anche se preceduta da contratto preliminare e dall'integrale versamento del prezzo da parte del compratore antecedentemente all'ammissione della venditrice alla procedura concorsuale - Fondamento.
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - CONCORDATO PREVENTIVO - AMMISSIONE - EFFETTI - AMMINISTRAZIONE DEI BENI
Con riguardo ad impresa ammessa al concordato preventivo, il contratto di vendita immobiliare stipulato senza autorizzazione del giudice delegato è inefficace nei confronti dei creditori, a norma dell'art. 167, secondo comma, legge fallimentare, anche quando si tratti di vendita preceduta da contratto preliminare conclusa da impresa edilizia nello svolgimento dell'ordinaria gestione della propria attività e il compratore abbia versato interamente il prezzo prima dell'ammissione dell'impresa venditrice alla procedura concorsuale, in quanto in rapporto a ciascuno degli atti indicati nella citata norma - la cui astratta pericolosità per la massa è insita nella previsione normativa - deve essere valutata l'attitudine ad alterare la situazione patrimoniale oggetto della proposta di concordato, attraverso una valutazione preventiva del giudice delegato, espressa nella concessione o nella negazione della predetta autorizzazione.
Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 167, Legge 16/03/1942 num. 267 art. 167
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)