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Sez. 1, Sentenza n. 11144 del 13/12/1996 (Rv. 501303 - 01)

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - CONCORDATO PREVENTIVO - AMMISSIONE - EFFETTI - AMMINISTRAZIONE DEI BENI | Atti per il compimento dei quali è necessaria l'autorizzazione del giudice delegato - Vendita di beni immobili - Preceduta da contratto preliminare e conclusa da impresa edilizia nell'esercizio della propria ordinaria attività, previo completo pagamento del prezzo, ad opera della controparte, prima dell'ammissione della venditrice alla procedura concorsuale - Autorizzazione - Necessità - Sussistenza.
Stato
decisa il 1996-12-13
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/501303-01

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - CONCORDATO PREVENTIVO - AMMISSIONE - EFFETTI - AMMINISTRAZIONE DEI BENI

Con riguardo ad impresa ammessa al concordato preventivo, il contratto di vendita immobiliare stipulato senza autorizzazione del giudice delegato è inefficace nei confronti dei creditori, a norma dell'art. 167, secondo comma, legge fall., anche quando si tratti di vendita preceduta da contratto preliminare conclusa da impresa edilizia nello svolgimento dell'ordinaria gestione della propria attività e il compratore abbia versato interamente il prezzo prima dell'ammissione dell'impresa venditrice alla procedura concorsuale, in quanto in rapporto a ciascuno degli atti indicati nella citata norma - la cui astratta pericolosità per la massa è insita nella previsione normativa - deve essere valutata l'attitudine ad alterare la situazione patrimoniale oggetto della proposta di concordato, attraverso una valutazione preventiva del giudice delegato, espressa nella concessione o nella negazione della predetta autorizzazione.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1351, Legge Falliment. art. 167 com. 2, Legge 16/03/1942 num. 267 art. 167 com. 2

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)