Sez. 6, Sentenza n. 9425 del 17/06/1999 Ud. (dep. 22/07/1999) Rv. 214125 - 01
REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - DELITTI - DEI PRIVATI - MILLANTATO CREDITO | Indicazione nominativa del funzionario o impiegato che debbono essere comprati o remunerati - Non necessità - Bene giuridico tutelato - Prestigio della P.A.
REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - DELITTI - DEI PRIVATI - MILLANTATO CREDITO
Per la configurabilità del reato di millantato credito è sufficiente che l'agente ostenti una possibilità di influire sul pubblico ufficiale o impiegato in via mediata, senza che occorra l'indicazione nominativa del funzionario o dell'impiegato che debbono essere comprati o remunerati, poiché l'interesse primario tutelato dalla norma di cui all'art. 346 cod. pen. è il prestigio della p.a. che è offeso quando un suo organo, anche se non specificamente indicato, viene fatto apparire come corrotto o corruttibile o quando la sua attività funzionale viene fatta apparire come ispirata a caratteri incompatibili con quelli di imparzialità o correttezza cui la p.a. deve ispirarsi ex lege.
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 346
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)