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Sez. 6, Sentenza n. 9425 del 17/06/1999 Ud. (dep. 22/07/1999) Rv. 214125 - 01

REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - DELITTI - DEI PRIVATI - MILLANTATO CREDITO | Indicazione nominativa del funzionario o impiegato che debbono essere comprati o remunerati - Non necessità - Bene giuridico tutelato - Prestigio della P.A.
Stato
decisa il 1999-06-17
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/214125-01

REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - DELITTI - DEI PRIVATI - MILLANTATO CREDITO

Per la configurabilità del reato di millantato credito è sufficiente che l'agente ostenti una possibilità di influire sul pubblico ufficiale o impiegato in via mediata, senza che occorra l'indicazione nominativa del funzionario o dell'impiegato che debbono essere comprati o remunerati, poiché l'interesse primario tutelato dalla norma di cui all'art. 346 cod. pen. è il prestigio della p.a. che è offeso quando un suo organo, anche se non specificamente indicato, viene fatto apparire come corrotto o corruttibile o quando la sua attività funzionale viene fatta apparire come ispirata a caratteri incompatibili con quelli di imparzialità o correttezza cui la p.a. deve ispirarsi ex lege.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 346

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)