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Sez. U, Sentenza n. 12822 del 21/01/2010 Ud. (dep. 02/04/2010) Rv. 246270 - 01

REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - DELITTI - DEI PRIVATI - MILLANTATO CREDITO | Ipotesi prevista dall'art. 346, comma secondo, cod. pen. - Natura giuridica - Elemento oggettivo.
Stato
decisa il 2010-01-21
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/246270-01

REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - DELITTI - DEI PRIVATI - MILLANTATO CREDITO

In tema di millantato credito, ai fini dell'integrazione dell'ipotesi di cui all'art. 346, comma secondo, cod. pen. (che costituisce autonomo titolo di reato e non circostanza aggravante del reato previsto dal comma primo dello stesso articolo), è irrilevante che l'iniziativa parta dalla persona cui è richiesto di corrispondere il denaro o l'utilità, nè occorre che l'agente indichi nominativamente i funzionari o impiegati i cui favori devono essere comprati o remunerati.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 346 com. 2

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)