Sez. 6, Sentenza n. 102 del 23/01/1967 Ud. (dep. 13/05/1967) Rv. 104163 - 01
REATO - CIRCOSTANZE - ATTENUANTI COMUNI - DANNO PATRIMONIALE DI SPECIALE TENUITA - VALUTAZIONE - CRITERIO OGGETTIVO E CRITERIO SOGGETTIVO - PREVALENZA DEL PRIMO - APPLICAZIONE DEL PRIMO - APPLICAZIONE DEL PRINCIPIO ANCHE SE IL DANNEGGIATO E LO STATO O UN ENTE PUBBLICO.*
REATO - CIRCOSTANZE - ATTENUANTI COMUNI - DANNO PATRIMONIALE DI SPECIALE TENUITA - VALUTAZIONE - CRITERIO OGGETTIVO E CRITERIO SOGGETTIVO - PREVALENZA DEL PRIMO - APPLICAZIONE DEL PRIMO - APPLICAZIONE DEL PRINCIPIO ANCHE SE IL DANNEGGIATO E LO STATO O UN ENTE PUBBLICO.*
Ai fini dell'attenuante di cui all'art 62 n 4 cod pen l'entita del danno deve essere valutata obbiettivamente, ossia con riferimento al livello economico medio della generalita dei cittadini, per cui, una volta accertato che il danno non e oggettivamente di speciale tenuita, ogni ulteriore indagine e superflua, anche quando vittima del reato siano lo stato od altre pubbliche amministrazioni nei cui confronti, peraltro, alla imponenza dei beni e dei redditi fanno riscontro bisogni ed oneri altrettanto imponenti e talvolta addirittura maggiori. La valutazione delle condizioni economiche dell'offeso ha carattere sussidiario, nel senso che deve essere eseguita soltanto quando il danno, pur essendo oggettivamente di speciale tenuita, puo aver tuttavia provocato un notevole pregiudizio patrimoniale all'offeso, attese le particolari condizioni economiche dello stesso. (Conf in genere, 103305, ed ivi citate, 103313, 103708, 103764, 103923, 103988, anno 1967).*
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 62 com. 4
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)