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Sez. 6, Sentenza n. 10034 del 12/03/1990 Ud. (dep. 10/07/1990) Rv. 184842 - 01

REATO - CIRCOSTANZE - ATTENUANTI COMUNI - DANNO PATRIMONIALE DI SPECIALE TENUITÀ - VALUTAZIONE DEL DANNO - CRITERIO OGGETTIVO - E PRIMARIO - CRITERIO SOGGETTIVO - SUSSIDIARIETÀ - FATTISPECIE: AMMINISTRAZIONE POSTALE.*
Stato
decisa il 1990-03-12
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/184842-01

REATO - CIRCOSTANZE - ATTENUANTI COMUNI - DANNO PATRIMONIALE DI SPECIALE TENUITÀ - VALUTAZIONE DEL DANNO - CRITERIO OGGETTIVO - E PRIMARIO - CRITERIO SOGGETTIVO - SUSSIDIARIETÀ - FATTISPECIE: AMMINISTRAZIONE POSTALE.*

Criterio primario di valutazione, ai fini dell'attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen., è quello che attiene alla consistenza e al valore della cosa in sè, laddove è criterio solamente sussidiario quello che ha riguardo alle condizioni economiche del soggetto passivo. Tant'è che, qualora il reato incida su cosa oggettivamente di tenue valore, può diventare non di meno influente il fatto che il soggetto passivo risenta dalla privazione della cosa stessa per condizioni e ragioni sue proprie, un danno non trascurabile. Ma se l'oggettiva tenuità non sussiste, il criterio cui si deve far ricorso resta quello primario. (nella specie la suprema Corte ha ritenuto giuridicamente ineccepibile la motivazione la quale, assumendo che le somme di danaro di cui l'imputato si appropriò "non possono considerarsi particolarmente esigue", aveva proseguito rilevando come neanche per rapporto all'amministrazione postale tale esiguità potrebbe aversi per sussistente). (Conf mass n 151578; (Conf mass n 149654; (Conf mass n 148084; (Conf mass n 141664; (Conf mass n 126767; (Conf mass n 104163).*

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 62 com. 1 n. 4

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)