Sez. 5, Sentenza n. 12547 del 15/10/2001 (Rv. 549632 - 01)
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - OBBLIGHI DEI CONTRIBUENTI - PAGAMENTO DELL'IMPOSTA - IN GENERE | I.V.A. - Obbligo di versamento nell'importo indicato in fattura - Sussistenza - Erroneo assoggettamento ad imposta di operazioni esenti o indicazione di un'aliquota superiore alla dovuta - Irrilevanza.
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - OBBLIGHI DEI CONTRIBUENTI - PAGAMENTO DELL'IMPOSTA - IN GENERE
Il fatto di avere emesso fatture con addebito dell'I.V.A. comporta di per sè l'obbligo del cedente o del prestatore del servizio di versare all'erario l'I.V.A. nell'importo indicato in fattura, anche se trattasi di operazione esente erroneamente assoggettata ad imposta o di operazione assoggettata ad un'aliquota superiore a quella dovuta.
Riferimenti normativi: DPR 26/10/1972 num. 633 art. 19 CORTE COST., DPR 26/10/1972 num. 633 art. 26
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)