Sez. L, Sentenza n. 5352 del 16/03/2004 (Rv. 571222 - 01)
NAVIGAZIONE (DISCIPLINA AMMINISTRATIVA) - MARITTIMA ED INTERNA - PORTI - ENTI PORTUALI - IN GENERE | Autorità portuali - Disciplina ex legge n. 84 del 1994 - Successione "ex lege" alle preesistenti organizzazioni portuali - Titolarità passiva nei rapporti di lavoro con i dipendenti di queste ultime - Sussistenza - Ricorrenza degli elementi tipici della cessione del contratto e del trasferimento d'azienda - Irrilevanza.
NAVIGAZIONE (DISCIPLINA AMMINISTRATIVA) - MARITTIMA ED INTERNA - PORTI - ENTI PORTUALI - IN GENERE
A seguito della istituzione delle Autorità portuali, che succedono alle preesistenti organizzazioni portuali secondo la disciplina dettata dalla legge 28 gennaio 1994 n. 84, il personale già dipendente da tali organizzazioni è trasferito "ex lege" ai nuovi organismi, con la conseguenza che questi ultimi devono ritenersi inderogabilmente gli esclusivi titolari dei relativi rapporti di lavoro, a prescindere dalla ricorrenza degli elementi tipici di meccanismi negoziali quali la cessione del contratto e il trasferimento d'azienda.
Riferimenti normativi: Legge 28/01/1994 num. 84 art. 23, Cod. Civ. art. 1406, Cod. Civ. art. 2112
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)