Sez. L, Sentenza n. 1152 del 04/02/1998 (Rv. 512228 - 01)
NAVIGAZIONE (DISCIPLINA AMMINISTRATIVA) - MARITTIMA ED INTERNA - PORTI - ENTI PORTUALI - IN GENERE | Successione dell'Autorità portuale di Genova al Consorzio autonomo ex art. 20 legge n. 84 del 1994 - Fase transitoria - Coesistenza e identità dei due soggetti - Notifica all'Autorità portuale effettuata presso il procuratore del Consorzio - Ritualità.
NAVIGAZIONE (DISCIPLINA AMMINISTRATIVA) - MARITTIMA ED INTERNA - PORTI - ENTI PORTUALI - IN GENERE
In tema di riordino della legislazione in materia portuale, l'art. 20 legge n. 84 del 1994, così come modificato dall'art. 2 D.L. n. 535 del 1996 convertito in legge n. 647 del 1996, nel regolare la successione delle neo istituite Autorità portuali alle organizzazioni portuali preesistenti, ha previsto una fase transitoria caratterizzata dalla formale coesistenza dei due soggetti e dalla loro sostanziale identità; ne consegue che è da ritenersi regolare la notifica del ricorso per Cassazione che, nella suddetta fase transitoria, sia stata effettuata all'Autorità portuale di Genova, anche se presso il procuratore domiciliatario del Consorzio Autonomo (facente parte delle organizzazioni portuali), stante l'identità sostanziale, nel suddetto periodo, dei due soggetti.
Riferimenti normativi: Legge 28/01/1994 num. 84 art. 20, Legge 23/12/1996 num. 647 CORTE COST., Decreto Legge 23/12/1996 num. 647 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)