Sez. 2, Sentenza n. 2374 del 26/02/1992 (Rv. 475955 - 01)
Capacità della persona fisica - Incapacità naturale di intendere e di volere - Atti compiuti da persona naturalmente incapace - In genere | Contratto concluso da un soggetto in stato di incapacità naturale - Annullamento - Presupposti - Malafede dell'altro contraente - Sufficienza.
Capacità della persona fisica - Incapacità naturale di intendere e di volere - Atti compiuti da persona naturalmente incapace - In genere
Ai fini dell'annullamento del contratto concluso da un soggetto in stato di incapacità naturale è sufficiente la malafede dell'altro contraente, senza che sia richiesta la sussistenza del grave pregiudizio subito dall'incapace, il quale può essere un semplice sintomo rivelatore della detta malafede.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 428
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)