Sez. 5, Sentenza n. 301 del 06/03/1996 Cc. (dep. 15/04/1996) Rv. 204480 - 01
Reati fallimentari - In genere | Fallito - Violazione dell'obbligo di residenza - Reperibilità fuori della residenza - Sussistenza del reato - Ragione: sua natura di pericolo - Mutamento di residenza - Previa comunicazione al curatore - Sussistenza del reato - Ragione: impossibilità per il giudice di esercitare la sua vigilanza.
Reati fallimentari - In genere
La norma di cui all'art. 49 della legge fallimentare è violata non solo quando il fallito si rende irreperibile, allontanandosi dalla sua residenza senza il permesso del giudice delegato, ma anche quando si rende reperibile altrove, trattandosi di reato di pericolo che si configura ogni qualvolta siano frapposti ostacoli al suo reperimento. Nè vale ad escludere il reato il fatto che il fallito comunichi al curatore del fallimento il cambiamento di residenza, dal momento che il giudice delegato, ignorando tale mutamento, non può esercitare sul fallito i suoi poteri di vigilanza, convocandolo in caso di necessità.
Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 49 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 49 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)