Sez. 5, Sentenza n. 255 del 08/11/2005 Ud. (dep. 10/01/2006) Rv. 232924 - 01
REATI FALLIMENTARI - IN GENERE | Violazione dell'obbligo di residenza da parte del fallito - Fallito che si renda comunque reperibile altrove, comunicando al curatore il cambiamento di residenza - Sussistenza, anche in questo caso, del reato.
REATI FALLIMENTARI - IN GENERE
La norma di cui all'art. 49 della Legge fallimentare è violata non solo quando il fallito si rende irreperibile, allontanandosi dalla sua residenza senza il permesso del giudice delegato, ma anche quando si rende reperibile altrove, trattandosi di reato di pericolo che si configura ogni qualvolta siano frapposti ostacoli al suo reperimento. Nè vale ad escludere il reato il fatto che il fallito comunichi al curatore del fallimento il cambiamento di residenza, dal momento che il giudice delegato, ignorando tale mutamento, non può esercitare sul fallito i suoi poteri di vigilanza, convocandolo in caso di necessità.
Riferimenti normativi: Regio Decr. 16/03/1942 num. 267 art. 49 CORTE COST., Regio Decr. 16/03/1942 num. 267 art. 220
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)