Sez. 4, Sentenza n. 3700 del 02/07/1985 Ud. (dep. 14/05/1986) Rv. 172696 - 01
PROVA PENALE - PERIZIA - IN GENERE - DIFENSORI - COMUNICAZIONE DEL GIORNO E DELL'ORA DELLE INDAGINI PERITALI - ADEMPIMENTO DELL'OBBLIGO DI INFORMAZIONE.*
PROVA PENALE - PERIZIA - IN GENERE - DIFENSORI - COMUNICAZIONE DEL GIORNO E DELL'ORA DELLE INDAGINI PERITALI - ADEMPIMENTO DELL'OBBLIGO DI INFORMAZIONE.*
Con l'immediata fissazione, all'udienza prevista dall'art. 316, cod. proc. pen., del giorno, dell'ora e del luogo stabiliti per le indagini peritali, deve ritenersi adempiuto l'Obbligo di informazione dettato dall'art. 304 ter, non solo nei confronti dei difensori presenti all'udienza, ma anche nei confronti di quelli che avvertiti, avessero ritenuto di non avvalersi del diritto di intervenirvi.*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 304 ter CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 316 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)