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Sez. 1, Sentenza n. 9037 del 14/06/1988 Ud. (dep. 01/07/1989) Rv. 181692 - 01

ISTRUZIONE PENALE - ATTI ISTRUTTORI - PREAVVISO DEL LORO INIZIO - IN CASO DI PERIZIA - RIGUARDA SOLO LA FASE INIZIALE DELL'ATTO.*
Stato
decisa il 1988-06-14
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/181692-01

ISTRUZIONE PENALE - ATTI ISTRUTTORI - PREAVVISO DEL LORO INIZIO - IN CASO DI PERIZIA - RIGUARDA SOLO LA FASE INIZIALE DELL'ATTO.*

In caso di accertamento peritale l'Obbligo del giudice di dare avviso con almeno ventiquattro ore di anticipo al P.m. e ai difensori dell'ora e del luogo fissato per le operazioni riguarda esclusivamente la fase iniziale della perizia (conferimento dell'incarico, giuramento, formulazione dei quesiti) e non anche le ulteriori attività tecniche che si dovessero in prosieguo rendere necessarie. (Conf mass n 172696; (Conf mass n 160310, ed ivi citate).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 304 ter CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 316 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)